Dal 31 maggio obbligo di fonti di energia rinnovabili…

Il 29 marzo 2001 è entrato in vigore in parte il decreto legislativo 3 marzo 2011 n° 28, in parte perché per quanto riguarda le disposizioni l’ obbligo di fonti di energia rinnovabili, si è dovuto aspettare fino al 31 maggio di quest’anno. Il suddetto decreto altro non è che l’attuazione della direttiva 2009/28/CE che riguarda la promozione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili in edilizia.

Vediamo meglio in dettaglio i contenuti che riguardano le energie rinnovabili: essenzialmente si parla di produzione di energia termica e di elettricità in modo rinnovabile.

L’obbligo di integrazione con fonti di energia rinnovabili, riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante (ossia un edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione ordinaria).

Già da tempo, il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria devono essere coperti da fonti di energia rinnovabili, la novità sta nel rispetto della copertura da energie alternative della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

Riassumendo è prevista una copertura da rinnovabile, per l’insieme dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, pari a:

a) 20 % per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) 35 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 % per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Il Decreto da anche disposizioni per quanto riguarda la potenza elettrica ottenuta da fonti rinnovabili, utilizzando la seguente formula:

P = S/K

Dove

P è appunto la potenza che deve essere coperta da fonte rinnovabile;

S è la superficie in mq dell’abitazione a livello del terreno;

K è un coefficiente che assume appunto differenti valori in base al momento in cui si presenta la pratica edilizia per la ristrutturazione o la nuova costruzione.

Di seguito i valori del coefficiente K stabiliti dalla norma:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017

Facciamo un esempio per capirne di più:

Se oggi 12 luglio 2012, voglio ristrutturare ( demolendo e poi ricostruendola) un’abitazione che al piano terra ha superficie di mq 100, dovrò produrre 100/80= 1.25 kW elettrici da fonte rinnovabile.

Avete domande o volete una delucidazione inerente la normativa? Contattaci QUI.

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